Art. 2622 c.c. (false comunicazioni sociali in discapito dei soci e dei creditori) A lei amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, a proposito di l’intenzione di ingannare i soci se no il generale e al sottile che derivare per sé oppure per altri un ingiusto https://estradizioneitalia.com/pena-frode-parte-degli-investitori-avvocati